Art. 5
Valutazione dei piani di monitoraggio
In vigore dal 20 ott 2023
Valutazione dei piani di monitoraggio
1. Nel valutare il piano di monitoraggio, il verificatore accerta la completezza, l’accuratezza, la pertinenza e la conformità con il regolamento (UE) 2015/757 delle informazioni ivi fornite.
2. Il verificatore provvede quanto meno a:
a)
appurare che la società ha utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e ha fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927;
b)
assicurarsi che l’armatore coincida con il proprietario registrato quale figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
c)
assicurarsi che il paese di registrazione della società coincida con quello che figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
d)
se la società non è l’armatore, assicurarsi che la società sia stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, gli obblighi della direttiva ETS;
e)
verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissione e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in essere per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/757;
f)
assicurarsi che siano previste adeguate modalità di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all’obbligo di monitoraggio «per tratta» del combustibile e delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, tenuto conto delle informazioni necessarie di cui all’, lettera k), del medesimo regolamento;
g)
se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell’ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono adeguate ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928.
3. Ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore può svolgere indagini, ispezionare i documenti, effettuare osservazioni e utilizzare qualsiasi altra tecnica di audit che ritenga opportuna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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