Art. 4
Informazioni che devono essere fornite dalle società
In vigore dal 20 ott 2023
Informazioni che devono essere fornite dalle società
1. Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave utilizzando un modello conforme a quello riportato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927. Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall’inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.
2. Prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:
a)
la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissione, i flussimetri utilizzati (se del caso), le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e tenuti aggiornati al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento, ivi comprese le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo;
b)
la valutazione del rischio di cui all’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
c)
in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all’, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2015/757, le versioni aggiornate o i nuovi documenti che consentono di valutare il piano modificato;
d)
se la società è l’organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la prova che tale organizzazione o persona è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l’obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della medesima direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»).
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), l’organizzazione o la persona in causa fornisce al verificatore un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, gli obblighi della direttiva ETS.
Il documento è firmato sia dall’armatore che dall’organizzazione o dalla persona.
Se il documento è redatto in una lingua diversa dall’inglese, è fornita una traduzione in inglese.
Il documento contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome dell’organizzazione o della persona incaricata dall’armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;
b)
il paese di registrazione dell’organizzazione o della persona incaricata dall’armatore nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
c)
il nome dell’armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;
d)
le informazioni seguenti della persona che funge da referente presso l’armatore:
i)
nome;
ii)
cognome;
iii)
funzione;
iv)
indirizzo professionale;
v)
numero di telefono professionale;
vi)
indirizzo di posta elettronica professionale;
e)
la data di applicazione dell’incarico conferito dall’armatore all’organizzazione o alla persona;
f)
il numero di identificazione IMO della nave.
4. La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.
Storico versioni
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