Art. 3
Presunzione di conformità
In vigore dal 20 ott 2023
Presunzione di conformità
Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 45 del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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