Art. 3

Presunzione di conformità

In vigore dal 20 ott 2023
Presunzione di conformità Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 45 del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.
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