Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
valutazione dei rischi e complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che la società istituisce, documenta, applica e mantiene per la comunicazione dei dati prevista dal regolamento (UE) 2023/1805
Fonte: reg-2024-07-26-2027 — art. 2 →valutazione dei rischi da parte di una società e complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che la società istituisce, documenta, applica e mantiene in applicazione dell’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757
Fonte: reg-2023-10-20-2917 — art. 2 →un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →