Art. 11
Analisi strategica
In vigore dal 20 ott 2023
Analisi strategica
1. All’inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un’analisi strategica di tutte le attività che riguardano la nave.
2. Per comprendere le attività svolte dalla società, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l’analisi dei rischi necessaria. Tra le informazioni figurano almeno:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2;
b)
le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per la medesima società.
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
a)
i motori e i tipi di combustibile utilizzati dalle navi, e il numero di tratte effettuate dalla nave in esame durante il periodo di riferimento;
b)
il piano di monitoraggio valutato dal verificatore e, se de caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile;
c)
le attività riguardanti il flusso dei dati e il sistema di controllo.
4. Nell’eseguire l’analisi strategica, il verificatore controlla che il piano di monitoraggio trasmessogli:
a)
sia la versione più recente e, se necessario conformemente all’, paragrafo 8, e all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, sia stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile;
b)
sia stato modificato durante il periodo di riferimento nelle situazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, sia stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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