Art. 12

Analisi dei rischi a cura del verificatore

In vigore dal 20 ott 2023
Analisi dei rischi a cura del verificatore 1.   Oltre agli elementi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore individua e analizza tutti i rischi seguenti: a) i rischi intrinseci; b) i rischi di controllo; c) i rischi di non individuazione. Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al primo comma, il verificatore prende in considerazione i risultati dell’analisi strategica di cui all’, paragrafo 1. 2.   Nell’eseguire l’analisi dei rischi, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno quanto segue: i dati delle tratte, il consumo di combustibile, i tipi di combustibile utilizzati, l’applicazione di eventuali deroghe all’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all’, paragrafi 3 bis, 3 ter e da 3 -sexies a 3 -ter della medesima direttiva, le emissioni di gas a effetto serra, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, il carico trasportato e le aggregazioni di dati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni. 3.   Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 2, il verificatore considera l’esistenza, la completezza, l’accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate. 4.   Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.
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Analisi dei rischi a cura del verificatore (Art. 12 Regolamento (UE) 2023/2917) — Testo vigente | Portale Normativo