Art. 12
Analisi dei rischi a cura del verificatore
In vigore dal 20 ott 2023
Analisi dei rischi a cura del verificatore
1. Oltre agli elementi di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore individua e analizza tutti i rischi seguenti:
a)
i rischi intrinseci;
b)
i rischi di controllo;
c)
i rischi di non individuazione.
Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al primo comma, il verificatore prende in considerazione i risultati dell’analisi strategica di cui all’, paragrafo 1.
2. Nell’eseguire l’analisi dei rischi, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno quanto segue: i dati delle tratte, il consumo di combustibile, i tipi di combustibile utilizzati, l’applicazione di eventuali deroghe all’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all’, paragrafi 3 bis, 3 ter e da 3 -sexies a 3 -ter della medesima direttiva, le emissioni di gas a effetto serra, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, il carico trasportato e le aggregazioni di dati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni.
3. Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 2, il verificatore considera l’esistenza, la completezza, l’accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate.
4. Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-12