Art. 15
Verifica dei dati comunicati
In vigore dal 20 ott 2023
Verifica dei dati comunicati
1. Il verificatore verifica i dati comunicati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni come segue:
a)
controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte primaria dei dati;
b)
controlli incrociati con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi;
c)
riconciliazioni;
d)
controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti;
e)
ricalcoli.
2. Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica:
a)
la completezza delle fonti di emissione illustrate nel piano di monitoraggio;
b)
la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che stando alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/757;
c)
la completezza e la coerenza dei dati relativi alle emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, anche per quanto riguarda:
i)
l’ambito di applicazione stabilito all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE;
ii)
l’introduzione graduale delle disposizioni sulla restituzione stabilite all’articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE;
iii)
le deroghe all’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all’, paragrafi 3 bis, 3 ter e da 3 -sexies a 3 -ter della medesima direttiva;
d)
la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;
e)
la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati sul combustibile acquistato o fornito in altro modo alla nave in esame, se del caso;
f)
l’attendibilità e l’accuratezza dei dati.
Storico versioni
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