Art. 16
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti
In vigore dal 20 ott 2023
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti
1. Se, in applicazione dell’allegato I, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/757, per completare i dati mancanti sono stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio valutato dal verificatore e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile, il verificatore verifica che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.
2. Se i metodi di cui al paragrafo 1 non erano stati precedentemente valutati o approvati, il verificatore verifica che l’approccio utilizzato dalla società per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e non comporti inesattezze rilevanti.
Storico versioni
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