Art. 17
Soglia di rilevanza
In vigore dal 20 ott 2023
Soglia di rilevanza
1. Ai fini della verifica dei dati sul consumo di combustibile e sulle emissioni di gas a effetto serra che figurano nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
2. Ai fini della verifica delle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni, per quanto riguarda le merci trasportate, l’attività di trasporto, la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-17