Art. 17 · Soglia di rilevanza

Art. 17

Soglia di rilevanza

In vigore dal 20 ott 2023
Soglia di rilevanza 1.   Ai fini della verifica dei dati sul consumo di combustibile e sulle emissioni di gas a effetto serra che figurano nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento. 2.   Ai fini della verifica delle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni, per quanto riguarda le merci trasportate, l’attività di trasporto, la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento.
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