Art. 19

Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni

In vigore dal 20 ott 2023
Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni 1.   Il verificatore che, nel corso della verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni, individua inesattezze o difformità le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni. La società corregge qualsiasi inesattezza o difformità comunicata. 2.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica. 3.   Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di presentare la relazione di verifica. 4.   Il verificatore valuta se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, incidano sulle emissioni totali o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se ciò comporti inesattezze rilevanti. Il verificatore valuta se la difformità non corretta, individualmente o aggregata ad altre, incida sui dati comunicati e se ciò comporti inesattezze rilevanti. 5.   Il verificatore considera inesattezze rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all’ ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.
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