Art. 20
Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni
In vigore dal 20 ott 2023
Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni
Per completare la verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, il verificatore:
a)
conferma che tutte le attività di verifica sono state eseguite;
b)
effettua le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;
c)
verifica che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, della direttiva 2003/87/CE;
d)
prima di presentare la relazione di verifica, prepara la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e li trasmette al responsabile del riesame indipendente di cui all’;
e)
autorizza una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e alle prove che figurano nella documentazione interna di verifica, e ne dà notifica alla società.
Storico versioni
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