Art. 15 · Verifica dei dati comunicati

Art. 15

Verifica dei dati comunicati

In vigore dal 20 ott 2023
Verifica dei dati comunicati 1.   Il verificatore verifica i dati comunicati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni come segue: a) controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte primaria dei dati; b) controlli incrociati con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi; c) riconciliazioni; d) controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; e) ricalcoli. 2.   Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica: a) la completezza delle fonti di emissione illustrate nel piano di monitoraggio; b) la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che stando alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/757; c) la completezza e la coerenza dei dati relativi alle emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, anche per quanto riguarda: i) l’ambito di applicazione stabilito all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE; ii) l’introduzione graduale delle disposizioni sulla restituzione stabilite all’articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE; iii) le deroghe all’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all’, paragrafi 3 bis, 3 ter e da 3 -sexies a 3 -ter della medesima direttiva; d) la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie; e) la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati sul combustibile acquistato o fornito in altro modo alla nave in esame, se del caso; f) l’attendibilità e l’accuratezza dei dati.
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