Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 apr 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1) per «originazione» si intende la trasformazione del bozzetto delle banconote in euro in layout, separazione dei colori, elementi grafici e lastre di stampa, nonché la preparazione dei layout e dei prototipi per le componenti proposte in tali bozzetti; 2) per «fabbricante» si intende un soggetto giuridico che può essere in grado di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti giuridici che sono coinvolti esclusivamente nel trasporto o nella distruzione di elementi di sicurezza dell’euro; 3) per «attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro» si intende una qualsiasi delle seguenti attività: originazione, produzione, trattamento, distruzione, stoccaggio, analisi, spostamento all’interno del sito di fabbricazione o trasporto di elementi di sicurezza dell’euro; 4) per «attività inerente agli elementi dell’euro» si intende la produzione di elementi dell’euro; 5) per «sito di fabbricazione» si intende un luogo utilizzato dal fabbricante, o che questi può utilizzare, per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro; 6) per «elemento di sicurezza dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro di sicurezza utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro; (g) un pigmento di sicurezza; (h) un sensore di sicurezza; (i) una banconota in euro in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in circolazione o ritirate dalla circolazione; (j) qualsiasi componente o informazione ad essa collegata indicata separatamente dalla BCE; e che necessita di protezione in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento; 7) per «elemento dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro; 8) per «accreditamento» si intende il permesso, concesso a un fabbricante con una decisione della BCE, di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro in uno specifico sito di fabbricazione; 9) «per fabbricante accreditato» si intende un fabbricante che ha ottenuto l’accreditamento ai sensi della presente decisione; 10) per «banca centrale nazionale (BCN)» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro; 11) per «banca centrale nazionale (BCN) responsabile» si intende una BCN che ha commissionato un ordine di produzione di banconote in euro; 12) per «requisito inerente all’accreditamento» si intende uno dei requisiti relativi a, qualità, ambiente, salute e sicurezza, un requisito di ordine etico o inerente l’ubicazione o ogni altro obbligo, stabilito dalla presente decisione o da qualsiasi altro strumento giuridico correlato, che la BCE imponga al fabbricante di soddisfare al fine di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro; 13) per «informazioni riservate della BCE» si intendono tutti i requisiti inerenti all’accreditamento, qualsiasi registrazione correlata, a prescindere dal suo supporto di memorizzazione, o tutte le informazioni consistenti in informazioni oggetto di diritto di proprietà intellettuale, tecniche e/o commerciali, e classificate come «ECB-Confidential»; 14) per «procedura di accreditamento» si intende una procedura nella quale viene valutata la conformità dei fabbricanti ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui alla presente decisione, che ha luogo in caso di richiesta di accreditamento da parte dei fabbricanti e nel periodo durante il quale questi ultimi vengono accreditati, e che può comportare sanzioni, anche pecuniarie, in caso di inosservanza di tali requisiti; 15) per «requisito di ordine etico» si intende ogni obbligo di cui all' della presente decisione; 16) per «requisito inerente l’ubicazione» si intende ogni obbligo di cui all', paragrafo 1, lettera c), della presente decisione; 17) per «certificazione» si intende un documento rilasciato da un organismo di certificazione indipendente accreditato da un'autorità nazionale di accreditamento, le cui certificazioni sono riconosciute nello Stato membro in cui il fabbricante è situato; 18) per «sistema di gestione» si intende il quadro di politiche, processi e procedure istituito da un fabbricante al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti inerenti all’accreditamento; 19) per «misura» si intende un'azione svolta da un fabbricante per ottemperare ai requisiti inerenti all’accreditamento; 20) per «extranet delle banconote della BCE» si intende un sistema informatico istituito e gestito dalla BCE per fornire informazioni relative ai requisiti inerenti all’accreditamento e accessibile ai fabbricanti accreditati; 21) per «distruzione» si intende un'azione o un processo per rendere un elemento di sicurezza dell'euro praticamente inutilizzabile da parte dei falsari; 22) per «soggetto controllante» si intende qualsiasi organismo amministrativo, direttivo o di vigilanza del fabbricante o qualsiasi persona giuridica ai sensi dell', paragrafo 4, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (4), che può rappresentare il fabbricante, prendere decisioni per suo conto o esercitare un controllo sul medesimo; 23) per «organizzazione criminale» si intende un’organizzazione criminale ai sensi dell’, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI; 24) «corruzione attiva e passiva» ha il medesimo significato di cui all', paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (5); 25) per «frode» si intende: (a) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per i quali erano stati originariamente concessi; (b) per quanto riguarda le entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illecita di risorse; la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto; 26) «reato di terrorismo» ha il medesimo significato di cui all' della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); 27) «riciclaggio» ha il medesimo significato di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); 28) «tratta di esseri umani» ha il medesimo significato di cui all' della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 29) per «produzione d'inchiostro» si intende la preparazione di inchiostro pronto all’uso nella stampa di banconote in euro mediante miscelazione e macinazione delle materie prime e/o dell'inchiostro di base. Tale preparazione non comprende l'aggiunta di componenti specifici a un inchiostro da parte di stamperie o di fabbricanti di carta per banconote in euro, quando rappresenta meno del 12 % in peso dell'inchiostro originale e il solo scopo della loro aggiunta è quello di consentire l'indurimento dell'inchiostro secondo una formulazione predefinita, di adattarne la reologia o l'ombreggiatura o di migliorarne l'essiccazione; 30) per «identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI)» si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme alla norma ISO 17442 assegnato a una entità giuridica; 31) per «revisore indipendente» si intende il pertinente dipartimento interno di una BCN o di un ente riconosciuto competente a valutare e dichiarare che un programma di conformità aziendale di un fabbricante è conforme ai principi, alle norme e alle procedure in materia di condotta etica dell’attività d’impresa, in entrambi i casi indipendente rispetto al fabbricante accreditato; 32) per «ispezione» si intende una procedura di valutazione dell’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento, che può consistere in un’ispezione in loco o in un’ispezione a distanza e che si conclude con una relazione concernente l’esito di tale valutazione; 33) per «ispezione in loco» si intende un’ispezione effettuata dalla BCE presso un sito di fabbricazione; 34) per «ispezione a distanza» si intende un’ispezione effettuata dalla BCE mediante la valutazione della documentazione richiesta a un fabbricante condotta al di fuori del sito di fabbricazione; 35) per «giorno lavorativo» si intende ogni giorno eccetto il sabato e la domenica ed eventuali vacanze pubbliche della BCE, come pubblicate sul sito Internet della BCE; 36) per «caso grave di inosservanza» si intende: a) un caso di inosservanza che ha o ha avuto, effettivamente o potenzialmente, un impatto immediato, grave e negativo, sul rispetto da parte del fabbricante accreditato dei requisiti inerenti all’accreditamento per un’attività inerente agli elementi dell’euro o un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro; b) una molteplicità di casi di inosservanza che singolarmente non sarebbero considerati come rilevanti, ma verificandosi simultaneamente o ripetutamente nel corso di un determinato procedimento, hanno o hanno avuto un impatto immediato, grave e negativo.
Storico versioni

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