Art. 5
Richiesta di accreditamento
In vigore dal 27 apr 2020
Richiesta di accreditamento
1. Un fabbricante che intende ottenere l’accreditamento per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso uno specifico sito di fabbricazione trasmette per iscritto alla BCE una richiesta di avvio della procedura di accreditamento. Ciò si applica anche ai fabbricanti coinvolti nella produzione di inchiostro ai sensi all', paragrafo 29.
2. La richiesta scritta di accreditamento comprende:
a)
una descrizione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi di sicurezza dell’euro oppure dell’attività inerente agli elementi dell’euro e degli elementi dell’euro;
b)
il nome del fabbricante e, se del caso, il soggetto giuridico che richiede l'accreditamento a nome del fabbricante e il suo LEI, se disponibile;
c)
l'ubicazione e l'indirizzo esatti del sito di fabbricazione in cui il fabbricante intenda svolgere l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o agli elementi dell’euro;
d)
una dichiarazione scritta firmata dai rappresentanti legali del fabbricante che confermi che il fabbricante manterrà riservati i requisiti inerenti all'accreditamento;
e)
una descrizione delle attività del fabbricante che elenca i soggetti controllanti e la loro ubicazione;
f)
una dichiarazione scritta firmata dai rappresentanti legali del fabbricante che confermi che il fabbricante rispetta tutti i requisiti di cui agli della presente decisione e che non viola le disposizioni di cui ai presenti articoli;
g)
una dichiarazione scritta rilasciata e firmata da un revisore indipendente che confermi il rispetto da parte del fabbricante dei requisiti di ordine etico di cui all';
h)
le copie delle certificazioni di cui all', paragrafo 1, lettera d);
i)
una descrizione delle società controllate o consociate del fabbricante che questi intende coinvolgere nell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;
j)
una descrizione dei terzi, comprese le società controllate o consociate del fabbricante, alle quali il costruttore intende subappaltare o che il fabbricante intende impiegare per l'esecuzione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro;
k)
una sintesi del motivo per cui il fabbricante richiede l'accreditamento e i potenziali vantaggi per l'Eurosistema in caso di concessione dell’accreditamento.
3. Un fabbricante accreditato che chiede l'accreditamento per qualsiasi altra attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o inerente agli elementi dell’euro presenta una richiesta scritta alla BCE. La BCE informa il fabbricante accreditato della documentazione specifica di cui al paragrafo 2 che deve essere presentata per ciascun caso specifico.
Storico versioni
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