Art. 4

Requisiti di ordine etico

In vigore dal 27 apr 2020
Requisiti di ordine etico 1.   Un fabbricante accreditato o un suo soggetto controllante non deve essere stato condannato con sentenza definitiva nei cinque anni precedenti la data della sua richiesta di accreditamento per: a) partecipazione a un’organizzazione criminale; b) corruzione attiva e passiva; c) frode; d) reati di terrorismo; e) riciclaggio; f) tratta di esseri umani; g) qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, della BCE o delle BCN. 2.   Ai fini dell'accreditamento, un fabbricante accreditato o un suo soggetto controllante non deve: a) non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dove si svolge l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro; b) essere in stato di fallimento, oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, in stato di amministrazione controllata, aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, aver cessato le sue attività o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; d) concludere accordi con altri fabbricanti allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza; e) trovarsi in una situazione di conflitto di interesse che non può essere risolto con altre misure meno intrusive; o f) intraprendere attività che possono nuocere all'integrità o alla reputazione delle banconote in euro quale mezzo di pagamento. 3.   Un fabbricante accreditato deve disporre di un programma di conformità aziendale pienamente attuato e operativo, che preveda norme complete e adeguate da seguire per evitare che il fabbricante o il suo soggetto controllante sia coinvolto in una delle situazioni o partecipi alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2. Il programma di conformità aziendale deve rispettare, come minimo, i principi, le norme e le procedure pertinenti descritti in uno qualsiasi dei seguenti: a) l’ delle regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione (9); b) l’iniziativa etica per le banconote (10); c) la norma ISO 37001; d) qualsiasi altro programma equivalente.
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Requisiti di ordine etico (Art. 4 Decisione (UE) 2020/637) — Testo vigente | Portale Normativo