Art. 10
Previo consenso scritto della BCE
In vigore dal 27 apr 2020
Previo consenso scritto della BCE
1. La BCE concede il proprio previo consenso scritto entro un termine ragionevole per le attività elencate all’, punto 7), nei casi in cui il fabbricante accreditato richiedente soddisfi tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento e tutti i pertinenti obblighi.
2. La BCE può concedere il proprio previo consenso scritto a condizione che il fabbricante accreditato richiedente ottemperi a tutte le restrizioni o obbligazioni che la BCE può imporre allo stesso.
3. La BCE può negare il proprio previo consenso scritto qualora pervenga alla conclusione che la capacità del fabbricante accreditato di ottemperare ai requisiti o agli obblighi inerenti all’accreditamento sarà compromessa nel caso in cui il fabbricante accreditato svolga una delle attività di cui all’, punto 7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:637:oj#art-10