Art. 12

Casi di inosservanza

In vigore dal 27 apr 2020
Casi di inosservanza 1.   Ognuna delle seguenti condotte di un fabbricante accreditato costituisce un caso di inosservanza: a) l’inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento elencati all’, paragrafo 1; b) per quanto riguarda i casi di inosservanza individuati in precedenza, la mancata attuazione delle migliorie entro i termini come concordato con la BCE; c) l’inosservanza degli obblighi elencati all’; d) il rifiuto di consentire alla BCE l'accesso immediato al sito di fabbricazione o a tutti i documenti che la BCE ritiene necessari per l'ispezione; e) una discrepanza nei registri degli elementi di sicurezza dell'euro connessa a una violazione dei requisiti di sicurezza da parte del fabbricante accreditato; f) la trasmissione alla BCE e, ove applicabile, a una BCN, di dichiarazioni dimostratesi false o ingannevoli o di documenti dimostratisi falsificati, nell’ambito di qualsiasi procedura prevista dalla presente decisione; g) la violazione dell’obbligo di rispettare la classificazione di riservatezza di tutti i documenti relativi alla presente decisione. 2.   La BCE notifica al fabbricante accreditato qualsiasi caso di inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli o degli obblighi di cui all' entro un termine ragionevole dopo che la BCE è venuta a conoscenza del caso di inosservanza. 3.   Un fabbricante accreditato pone rimedio a qualsiasi caso di inosservanza entro un termine concordato con la BCE conformemente all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:637:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo