Art. 13
Esito dell’ispezione
In vigore dal 27 apr 2020
Esito dell’ispezione
1. La BCE invia al fabbricante accreditato una relazione di ispezione preliminare, in cui specifica eventuali casi di inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento individuati nel corso di un'ispezione, nei termini seguenti:
a)
entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui la relativa ispezione in loco è terminata;
b)
entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della BCE, di qualsiasi documento pertinente nell’ambito di un’ispezione a distanza, con particolare riferimento agli obblighi di cui all’.
2. Nella relazione di ispezione preliminare la BCE può prevedere raccomandazioni al fabbricante accreditato. Tali raccomandazioni costituiscono suggerimenti per il miglioramento di una misura comunque conforme ai requisiti inerenti all’accreditamento.
3. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione di ispezione preliminare, il fabbricante accreditato trasmette alla BCE, per iscritto, le proprie osservazioni in relazione ai casi di inosservanza individuati nel corso dell’ispezione e alle raccomandazioni formulate ai sensi del paragrafo 2. Il fabbricante accreditato fornisce i dettagli relativi a eventuali misure che intende attuare in riferimento ai casi di inosservanza, compresi i termini proposti per l'attuazione di tali misure. La BCE valuta le proposte e impone termini, proporzionati alla gravità del caso di inosservanza.
4. La BCE trasmette la relazione di ispezione al fabbricante accreditato entro 40 giorni lavorativi:
a)
dal ricevimento, da parte della BCE, dei commenti scritti del fabbricante accreditato in riferimento alla relazione di ispezione preliminare e di ogni altra informazione pertinente richiesta dalla BCE per completare la sua valutazione;
b)
dalla scadenza del termine per la trasmissione di commenti scritti in riferimento alla relazione di ispezione preliminare, nel caso in cui tali commenti non siano stati ricevuti.
5. La BCE include nella relazione di ispezione le constatazioni rilevate nel corso dell’ispezione, la relativa documentazione di ispezione, i commenti ricevuti dal fabbricante accreditato, una valutazione di azioni, misure o migliorie che il fabbricante accreditato intende attuare e i relativi termini di attuazione. Sulla base dei risultati dell'ispezione, la relazione di ispezione trae conclusioni in merito al fatto che il fabbricante accreditato sia conforme ai requisiti inerenti all’accreditamento, o possa diventarlo entro i termini proposti, e che la BCE debba adottare una delle decisioni di cui agli articoli di 16 a 18.
6. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione di ispezione di cui al paragrafo 4, il fabbricante accreditato può presentare alla BCE commenti scritti in merito al contenuto di tale relazione.
7. La BCE prende in esame i commenti ricevuti dal fabbricante accreditato e porta a termine l'ispezione attuando le conclusioni della relazione di ispezione e informando il fabbricante accreditato e, se del caso, tutti gli altri fabbricanti accreditati.
8. Possono essere effettuate ispezioni di controllo ai sensi dell', paragrafo 1, in loco o a distanza, per verificare che le misure indicate nella relazione di ispezione siano effettivamente attuate e soddisfino i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.
9. In casi rilevanti di inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento che richiedono una decisione urgente della BCE e che possono, ragionevolmente, essere reputati tali da giustificare una decisione di sospensione ai sensi dell’ o una decisione di revoca ai sensi dell’, la BCE può decidere di abbreviare il procedimento indicato ai paragrafi da 1 a 3, accordando al fabbricante un termine massimo di cinque giorni lavorativi per trasmettere i propri commenti in ordine ai relativi casi rilevanti di inosservanza. La BCE enuncia i motivi di tale urgenza.
10. La BCE può decidere di prolungare i termini di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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