Art. 11
Ispezioni
In vigore dal 27 apr 2020
Ispezioni
1. La BCE valuta se un fabbricante accreditato rispetta i requisiti inerenti all’accreditamento mediante ispezioni in loco o ispezioni a distanza
2. La BCE effettua le ispezioni a distanza in riferimento a qualunque documento richiesto dalla BCE che sia rilevante al fine di valutare l’osservanza da parte del fabbricante accreditato dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. Le richieste di documentazione che la BCE rivolge a un fabbricante accreditato non costituiscono un'ispezione a distanza del sito, a meno che la richiesta non faccia esplicito riferimento a un'ispezione a distanza.
3. La BCE può effettuare ispezioni in loco, con o senza preavviso.
4. Nel corso di un'ispezione in loco la BCE valuta il rispetto da parte del fabbricante accreditato dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.
5. La BCE avvia le ispezioni in loco con preavviso alla data previamente concordata con il fabbricante accreditato. Il fabbricante accreditato garantisce che nel corso dell'ispezione la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro sia svolta presso il sito di fabbricazione.
6. La BCE decide in merito alla durata dell'ispezione in loco, con o senza preavviso, al fine di garantire che siano ottenute informazioni sufficienti per valutare il rispetto da parte del fabbricante accreditato di tutti i requisiti inerenti all’accreditamento. La BCE può sospendere un'ispezione in loco in corso al fine di consentire al fabbricante accreditato di dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.
7. Il fabbricante accreditato accorda alla BCE l'accesso a tutte le aree del sito di fabbricazione e a tutti i documenti che essa ritiene pertinenti per l'ispezione.
8. Il fabbricante accreditato restituisce alla BCE tutta la documentazione richiesta per l'ispezione, come il questionario di ispezione compilato, disponibile nell'extranet delle banconote della BCE, o ogni altra documentazione che la BCE fornisca al fabbricante accreditato prima dell'ispezione, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'ispezione in loco o come altrimenti specificato dalla BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:637:oj#art-11