Art. 9
Obblighi dei fabbricanti accreditati al fine di conservare l’accreditamento
In vigore dal 27 apr 2020
Obblighi dei fabbricanti accreditati al fine di conservare l’accreditamento
Un fabbricante accreditato adempie ai seguenti obblighi al fine di conservare il proprio accreditamento per il sito di fabbricazione interessato:
1)
mantenere riservati i requisiti di accreditamento e rispettare la classificazione di riservatezza della BCE di tutti i documenti come indicata nell’extranet delle banconote della BCE;
2)
informare per iscritto la BCE di ogni rinnovo o modifica delle certificazioni di cui all', paragrafo 1, lettera d), fornendo ogni volta una copia del certificato nuovo o modificato, entro tre mesi dalla data del rinnovo o della modifica;
3)
informare immediatamente per iscritto la BCE in caso di revoca dei certificati relativi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui all', paragrafo 1, lettera d), o, se del caso, all', paragrafo 3;
4)
fornire su base annua, entro due mesi dalla fine dell’anno civile, una dichiarazione di un revisore indipendente che certifichi:
a)
l'attuazione e l’operatività di un programma di conformità aziendale di cui all', paragrafo 3;
b)
che il fabbricante accreditato non è coinvolto in nessuna delle circostanze di cui all', paragrafi 1 e 2;
5)
informare immediatamente per iscritto la BCE in merito al decorso di un periodo ininterrotto di 36 mesi durante il quale il fabbricante accreditato non ha svolto alcuna attività inerente agli elementi dell’euro, ad eccezione della distruzione, dello stoccaggio, dell'analisi o dello spostamento all'interno di un sito di fabbricazione di elementi di sicurezza dell'euro, o non ha condotto alcuna attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro;
6)
riferire per iscritto alla BCE, quando svolge un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro, conformemente ai requisiti di sicurezza, in merito a qualsiasi discrepanza nei quantitativi di elementi di sicurezza dell'euro individuati nel corso dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro presso il proprio sito di fabbricazione accreditato;
7)
informare immediatamente la BCE e chiederne il previo consenso scritto qualora intenda svolgere una delle seguenti attività:
a)
la modifica di qualsiasi misura adottata presso il sito di fabbricazione interessato che incida o sia suscettibile di incidere, in qualsiasi modo, sull'osservanza dei pertinenti requisiti inerenti all'accreditamento;
b)
la modifica dell’assetto proprietario;
c)
l’avvio di una procedura di liquidazione del fabbricante accreditato o di qualunque procedura analoga;
d)
la riorganizzazione della propria impresa o della propria struttura con modalità suscettibili di incidere sull'attività per la quale l'accreditamento è stato concesso;
e)
il subappalto o il coinvolgimento di parti terze, comprese le società controllate o consociate del fabbricante accreditato, in un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o agli elementi dell'euro per i quali il fabbricante ha ricevuto l'accreditamento, a prescindere dal fatto che il subappalto o il coinvolgimento di parti terze in un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro o agli elementi di dell'euro sia destinato a svolgersi presso il pertinente sito di fabbricazione o altrove;
8)
informare immediatamente per iscritto le BCN responsabili nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al punto 7), lettera e);
9)
informare immediatamente per iscritto la BCE qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a)
il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è stato condannato con sentenza definitiva per una delle attività di cui all', paragrafo 1;
b)
il fabbricante accreditato o uno dei suoi soggetti controllanti è coinvolto in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2;
10)
informare immediatamente per iscritto la BCE quando intende avviare un processo di qualificazione, come stabilito separatamente dalla BCE nei pertinenti requisiti di qualità, per qualsiasi elemento di sicurezza dell'euro o elemento dell'euro. La notifica comprende informazioni sulle previste date di avvio e di conclusione del processo di qualificazione;
11)
istituire le procedure necessarie per garantire che le versioni più recenti di tutti i documenti pertinenti disponibili per i fabbricanti accreditati attraverso l’extranet delle banconote della BCE siano state adeguatamente distribuite presso il sito di fabbricazione accreditato.
Storico versioni
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