Art. 8

Registro degli accreditamenti della BCE

In vigore dal 27 apr 2020
Registro degli accreditamenti della BCE 1.   La BCE tiene un registro degli accreditamenti, che è reso disponibile alle BCN e alle future BCN dell’Eurosistema e ai fabbricanti accreditati attraverso la extranet delle banconote della BCE. Il registro degli accreditamenti contiene: a) un elenco di tutti i fabbricanti a cui è stato concesso un accreditamento; b) in relazione a ogni fabbricante accreditato: i) l’indicazione dell’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso un accreditamento; ii) il sito di fabbricazione per l’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso un accreditamento; iii) informazioni relative agli elementi di sicurezza dell’euro o agli elementi dell’euro prodotti in ciascun sito di fabbricazione. 2.   La BCE aggiorna periodicamente il registro degli accreditamenti con lo status di accreditamento dei fabbricanti accreditati, nonché con le informazioni fornite dai fabbricanti accreditati ai sensi della presente decisione. Al fine di procedere all’aggiornamento periodico del registro degli accreditamenti, la BCE può raccogliere dai fabbricanti accreditati, dalle BCN e dalle future BCN dell’Eurosistema ogni altra informazione rilevante che essa reputi necessaria per mantenere l’accuratezza e la correttezza delle informazioni contenute nel registro. 3.   Qualora adotti una decisione di sospensione ai sensi dell’, la BCE registra senza indugio, dopo avere notificato al fabbricante accreditato la propria decisione, tutte le seguenti informazioni nel registro degli accreditamenti: a) la portata e la durata della sospensione; b) tutte le modifiche che incidono sullo status di accreditamento del fabbricante accreditato concernenti: i) il nome; ii) il sito di fabbricazione pertinente; iii) l’elemento di sicurezza dell’euro o l’elemento dell’euro e l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro interessato/a dalla sospensione, in conformità alle conclusioni della decisione di sospensione. 4.   Qualora adotti una decisione di revoca ai sensi dell’, la BCE rimuove senza indugio, dopo aver notificato al fabbricante accreditato la propria decisione, le seguenti informazioni dal registro degli accreditamenti in conformità alle conclusioni della decisione di revoca: a) il nome del fabbricante accreditato; b) il sito di fabbricazione; c) l’elemento di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro; d) l’elemento dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro. 5.   Un fabbricante accreditato informa la BCE se le informazioni sul fabbricante accreditato contenute nel registro degli accreditamenti sono incomplete o errate. Se accerta che tali informazioni sono incomplete o errate, la BCE modifica il registro degli accreditamenti.
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