Art. 18

Decisione di revoca dell’accreditamento

In vigore dal 27 apr 2020
Decisione di revoca dell’accreditamento 1.   La BCE può adottare una decisione di revoca in caso di mancato rispetto, da parte di un fabbricante accreditato, di una decisione di sospensione ai sensi dell'. 2.   La BCE adotta una decisione di revoca nei seguenti casi: a) un fabbricante accreditato richiede di trasferire la propria attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro presso un nuovo sito di fabbricazione. In tal caso, la portata della revoca include il sito di fabbricazione dal quale è trasferita l’attività pertinente; b) modifiche all’assetto proprietario del fabbricante accreditato, ove tali modifiche, direttamente o indirettamente, possano consentire a un soggetto coinvolto nelle programmate modifiche all'assetto proprietario di avere accesso a informazioni riservate della BCE relative alla presente decisione, ad atti giuridici della BCE applicabili o ad accordi contrattuali nei confronti della BCE, di una o più BCN o di uno o più fabbricanti accreditati; c) la richiesta da parte di un fabbricante accreditato di ritirare il proprio accreditamento. 3.   La BCE può adottare una decisione di revoca quando reputa che la revoca sia necessaria, tenendo conto dei seguenti elementi: a) la gravità dello specifico caso di inosservanza; b) le dimensioni della perdita o del furto, effettivi o potenziali, di qualsiasi elemento di sicurezza dell’euro o elemento dell’euro; c) la presenza di danni finanziari e di immagine conseguenti a causa della divulgazione non autorizzata di informazioni relative a elementi di sicurezza dell'euro; d) l’adeguatezza della risposta del fabbricante accreditato, della sua capacità e possibilità di mitigare il caso di inosservanza; e) il fatto che circostanze specifiche nel sito di fabbricazione potrebbero danneggiare l'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento. 4.   La BCE può adottare una decisione di revoca nei confronti di un fabbricante accreditato che non ha prodotto elementi di sicurezza dell'euro o elementi dell'euro per un periodo ininterrotto di 36 mesi. Nell'adottare una decisione di revoca su tale base, la BCE prende in considerazione le circostanze specifiche del fabbricante accreditato. 5.   Nei casi in cui il possesso di elementi di sicurezza dell’euro da parte del fabbricante può costituire un rischio per l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento una volta che la decisione di revoca avrà effetto, la BCE può richiedere al fabbricante di adottare misure quali la distruzione di specifici elementi di sicurezza dell’euro o la loro consegna alla BCE o a una BCN, al fine di assicurare che il fabbricante non sia in possesso di alcun elemento di sicurezza dell’euro una volta che la revoca è divenuta effettiva. La BCE può effettuare controlli in loco per verificare l'effettiva attuazione di tali misure. 6.   La decisione di revoca fissa la data a partire dalla quale un fabbricante può richiedere nuovamente un accreditamento. Tale data è determinata sulla base delle circostanze che hanno condotto alla revoca e non può essere inferiore a un anno a partire dalla data in cui la decisione di revoca è divenuta efficace.
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