Art. 17
Decisione di sospensione relativa ai nuovi ordini
In vigore dal 27 apr 2020
Decisione di sospensione relativa ai nuovi ordini
1. Se un fabbricante accreditato non si conforma a una decisione di interruzione immediata di un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro ai sensi dell', la BCE può adottare una decisione di sospensione nei confronti di tale fabbricante accreditato. Al fabbricante accreditato è vietato accettare nuovi ordini fino alla revoca della decisione di sospensione.
2. Se un fabbricante accreditato non pone rimedio a un caso di inosservanza precisato in una decisione di avvertimento ai sensi dell' entro il termine specificato, la BCE può adottare una decisione di sospensione nei confronti di tale fabbricante accreditato. Il fabbricante accreditato può completare gli ordini di produzione pendenti, ma non può accettarne di nuovi fino alla revoca della decisione di sospensione.
3. Una decisione di sospensione stabilisce che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’.
4. Se la BCE ritiene che una mera decisione di sospensione non rappresenti un deterrente sufficiente data la gravità del caso di inosservanza riscontrato, può adottare una decisione ai sensi dell’.
5. Una decisione di sospensione è revocata soltanto se a seguito di un’ispezione ai sensi dell’ si reputa che sia stato posto rimedio a tutti i pertinenti casi di inosservanza.
Storico versioni
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