Art. 19
Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote
In vigore dal 27 apr 2020
Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote
1. Se una discrepanza nel quantitativo di banconote in euro parzialmente stampate o finite o nel quantitativo di carta per le banconote in euro parzialmente finita o finita è portata all’attenzione della BCE ai sensi dell’, punto 6), ovvero si verifica nel corso di un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro presso un sito di fabbricazione del fabbricante accreditato, la BCE può irrogare nei confronti del fabbricante accreditato una sanzione pecuniaria, in aggiunta a qualsiasi decisione adottata a norma degli , in uno dei seguenti casi accertati:
a)
il fabbricante accreditato non ha individuato tale discrepanza;
b)
il fabbricante accreditato non ha comunicato la discrepanza conformemente all’, punto 6);
c)
il fabbricante accreditato ha segnalato la discrepanza conformemente all’, punto 6), ma in seguito non ha individuato e comunicato alla BCE la causa della discrepanza entro il termine stabilito dalla decisione separata sui requisiti di sicurezza.
2. Prima di prendere una decisione in merito a una sanzione pecuniaria, la BCE verifica se la discrepanza nel quantitativo di banconote in euro parzialmente stampate o finite o nel quantitativo di carta per le banconote in euro parzialmente finita o finita sia dovuta a un caso di inosservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti in una decisione separata.
3. Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare in relazione a una discrepanza accertata, la BCE tiene conto del valore nominale di uno dei seguenti elementi:
a)
le banconote in euro parzialmente stampate o finite;
b)
le potenziali banconote in euro che avrebbero potuto essere stampate utilizzando la carta per le banconote in euro parzialmente finita o finita.
4. La BCE può applicare una sanzione pecuniaria diversa dal valore nominale o dal valore nominale equivalente determinato a norma del paragrafo 3, tenendo conto della gravità dell'inosservanza dei requisiti di sicurezza in ogni caso specifico.
5. In nessun caso la BCE può irrogare una sanzione pecuniaria superiore a 5 00. 000 euro.
6. Quando adotta una decisione sulle sanzioni pecuniarie, la BCE si conforma alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (ECB/1999/4) (11).
Storico versioni
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