Art. 16
Decisione di avvertimento
In vigore dal 27 apr 2020
Decisione di avvertimento
1. La BCE può adottare una decisione di avvertimento nei confronti di un fabbricante accreditato in una delle seguenti ipotesi:
a)
un caso grave di inosservanza;
b)
reiterazione di casi di inosservanza;
c)
omessa correzione di un caso di inosservanza in modo tempestivo ed efficace.
2. Una decisione di avvertimento stabilisce che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’ o l’.
3. Se la BCE ritiene che una mera decisione di avvertimento non rappresenti un deterrente sufficiente data la gravità del caso di inosservanza riscontrato, può adottare una decisione ai sensi degli o 18.
Storico versioni
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