Art. 14
Decisione su un'interruzione immediata dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro
In vigore dal 27 apr 2020
Decisione su un'interruzione immediata dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro
1. Quando la BCE riscontra un caso grave di inosservanza che potrebbe determinare la perdita o il furto di elementi di sicurezza dell’euro o la divulgazione non autorizzata di informazioni relative a elementi di sicurezza dell'euro che potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, salvo che siano immediatamente adottate azioni correttive, la BCE può richiedere al fabbricante accreditato di interrompere con effetto immediato la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro, fino a quando non sia posto rimedio al caso grave di inosservanza. In tal caso, il fabbricante accreditato non può riprendere l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro senza il previo consenso scritto della BCE.
2. Un fabbricante accreditato cui è stato richiesto di interrompere con effetto immediato un'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro deve fornire alla BCE informazioni relative a qualsiasi altro fabbricante accreditato che, in qualità di cliente o fornitore, potrebbe indirettamente subire ripercussioni per effetto dell’interruzione dell'attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro. La BCE può altresì richiedere al fabbricante accreditato di adottare le misure di cui all’, paragrafo 5, al fine di garantire che questi non rimanga in possesso di specifici elementi di sicurezza dell’euro nel corso del periodo di interruzione dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro.
3. La BCE informa tutti i fabbricanti accreditati, menzionati al paragrafo 2, che potrebbero subire delle ripercussioni se un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro è interrotta ai sensi del paragrafo 1. In tal caso, la BCE informa tali fabbricanti accreditati se vi è una modifica dello status del fabbricante accreditato la cui attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro è stata interrotta a norma del paragrafo 1.
4. Fatta salva ogni altra decisione adottata ai sensi degli articoli da 16 a 18, la BCE revoca prontamente l’interruzione di un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro, se un’ispezione ai sensi dell’ ha dimostrato che è stato posto rimedio a tutti i casi rilevanti di inosservanza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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