Art. 20

Delega e subdelega

In vigore dal 27 apr 2020
Delega e subdelega 1.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di adottare tutte le decisioni riguardanti l'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell', paragrafi 1, 3 e 7, dell', dell', dell', paragrafi 1 e 4, e degli articoli da 16 a 19. 2.   Il Comitato esecutivo può subdelegare a uno dei propri membri il potere di adottare tutte le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell', paragrafi 1, 3 e 7, e dell'. 3.   Il Comitato esecutivo può subdelegare al livello operativo il potere di: a) concedere il previo consenso scritto della BCE a norma dell', paragrafo 1, nei casi in cui un fabbricante accreditato abbia rispettato tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi degli e tutti gli obblighi pertinenti ai sensi dell'; b) adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro ai sensi dell’. 4.   Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di qualsiasi decisione adottata su delega o subdelega ai sensi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:637:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo