Art. 20
Delega e subdelega
In vigore dal 27 apr 2020
Delega e subdelega
1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di adottare tutte le decisioni riguardanti l'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell', paragrafi 1, 3 e 7, dell', dell', dell', paragrafi 1 e 4, e degli articoli da 16 a 19.
2. Il Comitato esecutivo può subdelegare a uno dei propri membri il potere di adottare tutte le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi dell', paragrafi 1, 3 e 7, e dell'.
3. Il Comitato esecutivo può subdelegare al livello operativo il potere di:
a)
concedere il previo consenso scritto della BCE a norma dell', paragrafo 1, nei casi in cui un fabbricante accreditato abbia rispettato tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi degli e tutti gli obblighi pertinenti ai sensi dell';
b)
adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro ai sensi dell’.
4. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di qualsiasi decisione adottata su delega o subdelega ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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