Art. 7

Concessione dell'accreditamento

In vigore dal 27 apr 2020
Concessione dell'accreditamento 1.   La BCE può concedere a un fabbricante l'accreditamento per l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso un sito di fabbricazione, se tale fabbricante ha efficacemente dimostrato l’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli o se la BCE concede una deroga conformemente all', paragrafo 3. 2.   La BCE concede un accreditamento sotto forma di decisione in cui specifica il soggetto giuridico, il sito di fabbricazione e l’attività inerente agli elementi di sicurezza o l'attività inerente agli elementi dell'euro per cui è stato concesso l'accreditamento. 3.   In seguito alla notifica dell'accreditamento, il fabbricante accreditato informa la BCE, in modo tempestivo, prima della data di avvio della rispettiva attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro, affinché la BCE proceda alle pertinenti ispezioni nel corso dell’attività inerente agli elementi di sicurezza o inerente agli elementi dell'euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:637:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo