Art. 3
Requisiti inerenti all’accreditamento
In vigore dal 27 apr 2020
Requisiti inerenti all’accreditamento
1. Un fabbricante accreditato rispetta tutti i seguenti requisiti inerenti all’accreditamento:
a)
i requisiti relativi a qualità, ambiente, salute e sicurezza, stabiliti dalla presente decisione o da qualsiasi altro strumento giuridico correlato, che la BCE imponga al fabbricante di soddisfare al fine di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;
b)
i requisiti di ordine etico di cui all';
c)
i seguenti requisiti inerenti all’ubicazione:
i)
salvo che il fabbricante sia una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA); o
ii)
se il fabbricante è una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea;
d)
il possesso di un certificato attestante che, presso il pertinente sito di fabbricazione per la relativa attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro, il proprio sistema di gestione rispetta tutte le norme seguenti:
i)
la norma ISO 9001;
ii)
la norma ISO 14001;
iii)
la norma ISO 45001 o la norma sulla salute e la sicurezza nel lavoro (Occupational Health- and Safety Assessment Series, OHSAS) 18001 fino all'11 marzo 2021, e successivamente solo la norma ISO 45001.
2. I fabbricanti possono adottare e attuare requisiti più stringenti rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Se un fabbricante rispetta i requisiti relativi all'ubicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), ma la sua attività è controllata da un soggetto giuridico stabilito al di fuori di uno Stato membro dell'Unione o dell’EFTA, la BCE, nel considerare se respingere la richiesta di accreditamento ai sensi dell' o concedere il proprio previo consenso scritto ai sensi dell’, punto 7), lettera b), per tutelare l'integrità delle banconote in euro, tiene debitamente conto di quanto segue:
a)
una decisione o un regolamento del Consiglio dell'Unione europea su sanzioni economiche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune che già si applicano o che il Consiglio intende adottare;
b)
un obbligo per gli Stati membri ed eventuali disposizioni, misure o obblighi derivanti da tale obbligo, previsti da atti giuridici dell'Unione direttamente applicabili per l'attuazione di sanzioni economiche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune;
c)
un accordo internazionale ed eventuali disposizioni o misure o obblighi conseguenti o derivanti da tale accordo, approvati dagli organi legislativi dell'Unione o da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. La BCE può, ove ciò sia giustificato dalle circostanze, concedere una deroga relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
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