Art. 6

Valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento

In vigore dal 27 apr 2020
Valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento 1.   La BCE può rigettare una richiesta di accreditamento prima di valutare l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi del presente articolo se la BCE stabilisce che l'attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro per la quale è stato richiesto l'accreditamento avrebbe un impatto negativo sull'integrità e sulla catena di produzione delle banconote in euro. 2.   La BCE valuta l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere da b) a d), e all’, paragrafo 3, sulla base alla documentazione presentata ai sensi dell' della presente decisione. 3.   In casi eccezionali, la BCE può concedere una deroga all'obbligo di conformarsi ai requisiti di cui all', se ritiene che la non conformità di un fabbricante non abbia un impatto significativo sull’osservanza da parte del fabbricante dei requisiti inerenti all’accreditamento o sull'integrità delle banconote in euro o sulla reputazione della BCE. 4.   Se un fabbricante soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), e all', o, in virtù dell', paragrafo 4, beneficia di un’esenzione dal rispetto dei requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera c), la BCE fornisce al fabbricante la documentazione contenente i requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). La BCE fornisce inoltre al fabbricante dei questionari che il fabbricante compila indicando in che modo soddisfa i requisiti inerenti all’accreditamento. Il fabbricante compila e restituisce i questionari compilati alla BCE entro un termine ragionevole, come definito dalla BCE. Il fabbricante indica in che modo le proprie misure soddisfano i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento e comunica espressamente eventuali limitazioni che potrebbero impedire al fabbricante di conformarsi ai requisiti inerenti all’accreditamento, in particolare eventuali disposizioni normative nazionali relative all'utilizzo di impianti di distruzione specializzati ove non sia possibile rendere tali impianti disponibili presso il sito di fabbricazione. 5.   La BCE, nell'ambito della valutazione dell’osservanza da parte del fabbricante dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), verifica innanzitutto che il fabbricante rispetti tutti i requisiti di sicurezza, indicati in una distinta decisione. Una volta verificata l’osservanza da parte di un fabbricante dei requisiti di sicurezza, la BCE verifica l’osservanza degli altri requisiti inerenti all’accreditamento definiti a norma dell', paragrafo 1, lettera a). Tutte le valutazioni possono consistere in ispezioni in loco o ispezioni a distanza in conformità all'. 6.   Se necessario, la BCE può chiedere al fabbricante di presentare, chiarire o completare entro un termine ragionevole, come definito dalla BCE: a) la documentazione da presentare ai sensi dell'; b) la documentazione da compilare ai sensi del paragrafo 4; c) le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 5. 7.   La BCE rigetta una richiesta di accreditamento incompleta o errata o non completata entro il termine, a seguito della richiesta da parte della BCE di informazioni aggiuntive, chiarimenti o completamento ai sensi del paragrafo 6. La BCE rigetta altresì una richiesta di accreditamento se la richiesta e la documentazione da fornire sono complete, ma indicano che il fabbricante non rispetta i requisiti inerenti all’accreditamento di cui agli .
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