Art. 21

Procedimento di riesame

In vigore dal 27 apr 2020
Procedimento di riesame 1.   La BCE valuta tutte le richieste e le informazioni fornite da un fabbricante in relazione alla presente decisione e informa per iscritto il fabbricante della decisione di accettare o rigettare la richiesta o la validità delle informazioni ricevute entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento: a) della richiesta di accreditamento; b) delle informazioni aggiuntive o dei chiarimenti forniti dal fabbricanti su richiesta dalla BCE. 2.   Un fabbricante può presentare al Consiglio direttivo un’istanza di riesame della decisione della BCE: a) adottata ai sensi dell’, paragrafi 1 e 7, e dell'; b) adottata ai sensi dell’ e degli articoli da 16 a 18. Il fabbricante presenta l’istanza di riesame entro 30 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1. Il fabbricante ne indica i motivi e include tutte le informazioni a sostegno di dell’istanza. 3.   Il riesame non ha effetto sospensivo. In via eccezionale, se un fabbricante fa esplicita richiesta che il riesame abbia effetto sospensivo e motiva tale richiesta, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione oggetto di riesame. 4.   Il Consiglio direttivo riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce dell’istanza di riesame del fabbricante. Se il Consiglio direttivo ritiene che la decisione di cui al paragrafo 1 violi la presente decisione, ordina la ripetizione della procedura o adotta una decisione definitiva. Se il Consiglio direttivo non ritiene che la decisione di cui al paragrafo 1 violi la presente decisione, rigetta l’istanza di riesame del fabbricante. Al fabbricante è notificato l’esito del riesame per iscritto entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di riesame. La decisione del Consiglio direttivo enuncia i motivi sui quali è fondata. 5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le controversie fra la BCE e un fabbricante relative alla presente decisione. Se è disponibile una procedura di riesame ai sensi del paragrafo 2, il fabbricante deve attendere la decisione del Consiglio direttivo sul riesame prima di adire la Corte di giustizia. Tutti i termini previsti dal trattato iniziano a decorrere dal ricevimento della decisione di riesame. 6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, la procedura di riesame delle decisioni che irrogano sanzioni pecuniarie ai sensi dell’ si svolge in conformità al Regolamento (CE) n. 2532/98 e al Regolamento della Banca centrale europea (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). 7.   Se deciso di comune accordo, la BCE e il fabbricante possono risolvere eventuali controversie sull'applicazione della presente decisione mediante arbitrato. Tutte le controversie tra la BCE e un fabbricante accreditato sono risolte in via definitiva a norma del regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri designati in conformità a tale regolamento. La lingua dell'arbitrato è l'inglese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:637:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedimento di riesame (Art. 21 Decisione (UE) 2020/637) — Testo vigente | Portale Normativo