Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 set 2014
1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per: a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; c) decreto Ministro dell'interno 269/2010: il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti; d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformità; e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento; f) organismo di valutazione della conformità: organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge attività di valutazione della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 257 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.; h) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo, ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano state rispettate; i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettività ed efficienza; j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale; l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate; m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO; n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC; o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO; p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.interno:decreto:2014-06-04;115#art-2

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