Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 3 set 2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall' del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato Regolamento di esecuzione che individuano le modalità con cui il prefetto dovrà avvalersi degli organismi di certificazione per l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualità e funzionalità degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle dotazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"; Considerato che l'articolo 260-ter del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione della qualità; Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento; Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 12 dicembre 2012; Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota del 9 ottobre 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 gennaio 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153: a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità, ai sensi dell'articolo 260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.; b) le modalità per il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente, nonché quelle di sospensione o revoca del riconoscimento; c) le caratteristiche di conformità degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a quanto previsto dagli e dagli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269.
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