Art. 6

Certificazione di conformità degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati

In vigore dal 3 set 2014
1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all', certificano la conformità degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni: a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891; b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518; c) per la figura del professionista della security: UNI 10459; d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate. Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel presente decreto deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche la verifica di conformità al decreto Ministro dell'interno 269/2010, nonché al presente decreto e successive modificazioni. 3. La certificazione di conformità degli istituti di vigilanza ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); è possibile effettuare anche verifiche senza preavviso. 4. Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto Ministro dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonché alla categoria di certificazione. 5. Lo scopo delle singole verifiche è di seguito descritto: a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformità del progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento; b) per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente è volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento; c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformità. 6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all'atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza. 7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto ed al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 257-quater del Regolamento d'esecuzione. Sono altresì comunicate le eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato. 8. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente, con particolare riferimento: a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformità; b) ai relativi criteri di campionamento; c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell'organizzazione degli istituti di vigilanza; d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di più sedi sul territorio nazionale; e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo; f) alle modalità di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione indipendente. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformità strumenti autonomamente predisposti, purchè in linea con i principi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e dei relativi allegati.
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