Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 3 set 2014
1. Gli istituti già autorizzati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell'. 2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. 3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente articolazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2014-06-04;115#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie e finali (Art. 7 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.) — Testo vigente | Portale Normativo