Art. 2
2 / 8Definizioni
In vigore dal 3 set 2014
1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) Regolamento d'esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
c) decreto Ministro dell'interno 269/2010: il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;
d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformità;
e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;
f) organismo di valutazione della conformità: organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge attività di valutazione della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 257 del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.;
h) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo, ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano state rispettate;
i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettività ed efficienza;
j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione.
Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;
l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate;
m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;
n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica.
Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;
o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;
p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2014-06-04;115#art-2