Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 mar 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   «servizio di pedaggio»: il servizio che consente agli utenti di utilizzare un veicolo in uno o più settori del S.E.T in esecuzione di un unico contratto e, se necessario, con un'apparecchiatura di bordo, e che include: a) se necessario, la fornitura agli utenti di apparecchiature di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalità; b) la garanzia che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente; c) la fornitura all'utente di mezzi con cui effettuare di pagamento, o accettarne uno esistente; d) la riscossione del pedaggio dall'utente; e) la gestione dei rapporti di clientela con l'utente; e f) l'attuazione e il rispetto delle politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale; 2)   «fornitore di servizi di pedaggio»: un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio in uno o più settori del S.E.T. per una o più classi di veicoli; 3)   «esattore di pedaggi»: un soggetto pubblico o privato che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del S.E.T.; 4)   «esattore di pedaggi designato»: un soggetto pubblico o privato nominato esattore di pedaggi di un futuro settore del S.E.T.; 5)   «servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)»: il servizio di pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o più settori del S.E.T. da un fornitore del S.E.T. a un utente del S.E.T.; 6)   «fornitore del S.E.T.»: un soggetto che, in esecuzione di contratti distinti, concede l'accesso al S.E.T. a un utente del S.E.T., trasferisce i pedaggi al pertinente esattore di pedaggi ed è registrato nello Stato membro in cui è stabilito; 7)   «utente del S.E.T.»: una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto con un fornitore del S.E.T. per avere accesso al S.E.T.; 8)   «settore del S.E.T.»: una strada, una rete stradale o strutture, come ponti o tunnel, o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale; 9)   «sistema conforme al S.E.T.»: l'insieme degli elementi di un sistema di telepedaggio che sono specificamente necessari per l'integrazione dei fornitori del S.E.T. nel sistema e per il funzionamento del S.E.T.; 10)   «sistema di telepedaggio stradale»: un sistema di riscossione dei pedaggi in cui l'obbligo per l'utente di pagare il pedaggio scatta esclusivamente ed è collegato al rilevamento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo attraverso la comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe; 11)   «apparecchiatura di bordo»: l'insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere/trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo; 12)   «fornitore di servizi principale»: un fornitore di servizi di pedaggio con obblighi specifici, quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti specifici, quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi; 13)   «componente di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software; 14)   «idoneità all'uso»: la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi; 15)   «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio; 16)   «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del S.E.T. in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi; 17)   «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio; 18)   «back-office»: il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilità o da un fornitore del S.E.T. per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema di telepedaggio stradale; 19)   «sistema modificato sostanzialmente»: un sistema esistente di telepedaggio stradale che è o è stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del S.E.T. di apportare modifiche ai componenti di interoperabilità in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce del loro back-office, in misura tale da richiedere un riaccreditamento; 20)   «accreditamento»: il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del S.E.T. prima di essere autorizzato a fornire il S.E.T. in un settore del S.E.T.; 21)   «pedaggio» o «pedaggio stradale»: il pedaggio che deve essere pagato dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una rete stradale, strutture, come ponti o tunnel, o traghetti; 22)   «mancato pagamento di un pedaggio stradale»: un'infrazione consistente nella non corresponsione del pagamento di un pedaggio stradale da parte di un utente della strada in uno Stato membro, definita dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro; 23)   «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale; 24)   «punto di contatto nazionale»: un'autorità competente di uno Stato membro designata per lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli; 25)   «ricerca automatizzata»: una procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri; 26)   «veicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci; 27)   «intestatario del veicolo»: la persona a nome della quale è immatricolato il veicolo, quale definita nella normativa dello Stato membro di immatricolazione; 28)   «veicolo pesante»: un veicolo avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; 29)   «veicolo leggero»: un veicolo avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate.
Storico versioni

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