opere di costruzione

Definizione data dalla norma indicata.

gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell’acqua, compresi tra l’altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d’acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie

Fonte: reg-2024-11-27-3110art. 3
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