Art. 1
Oggetto e finalità
In vigore dal 27 nov 2024
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte o meno nel quadro della fornitura di un servizio, stabilendo:
a)
norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
b)
requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre:
a)
i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti; e
b)
gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili nell’Unione. Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l’impatto dei prodotti da costruzione sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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