Art. 7

Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità

In vigore dal 27 nov 2024
Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità 1.   Se una famiglia di prodotti, o una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia di prodotti, è contemplata da una norma armonizzata di prestazione o da un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti dei prodotti conformemente all’allegato III per tale famiglia di prodotti o categoria di prodotti o per parti di essi. 2.   Prima della loro immissione sul mercato, i prodotti disciplinati dal presente regolamento soddisfano i requisiti dei prodotti applicabili. 3.   Conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare progetti di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità («norme armonizzate volontarie») per i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Qualora una norma armonizzata volontaria richiesta a norma del paragrafo 3 sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicare il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata volontaria conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. 5.   Qualora una norma armonizzata volontaria sia conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfi i requisiti in relazione ai requisiti dei prodotti stabiliti nella richiesta di normazione, la Commissione pubblica senza indugio il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   Qualora il riferimento di una norma armonizzata volontaria non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione può pubblicare tale riferimento con limitazioni. Qualora il riferimento di una norma armonizzata non possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non possa essere pubblicato come riferimento con limitazioni, la Commissione sottopone la questione all’attenzione del comitato di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012 e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR. 7.   Un prodotto soggetto ai requisiti dei prodotti che è conforme alle norme armonizzate volontarie o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti contemplati in tali norme o in parti di esse. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III al fine di adeguarlo al progresso tecnico e di contemplare nuovi rischi e aspetti ambientali, nonché di rispettare le priorità stabilite all’, sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.
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