Art. 6
Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali
In vigore dal 27 nov 2024
Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali
1. Benché la priorità sia attribuita all’elaborazione di norme, in deroga all’, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri e perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 114 TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici a norma dell’ del presente regolamento per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia.
Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la Commissione ha chiesto, a norma dell’, paragrafo 2, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata e:
i)
la richiesta non è stata accettata; o
ii)
la norma armonizzata relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine fissato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non oltre tre anni dall’accettazione della richiesta di normazione; o
iii)
la norma armonizzata non è conforme alla richiesta; e
b)
negli ultimi cinque anni non è stato adottato alcun atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 8, primo comma, che rende obbligatoria una norma armonizzata che contempli le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici di cui all’, o tale atto di esecuzione è stato adottato negli ultimi cinque anni, ma con limitazioni di cui all’, paragrafo 8, secondo comma.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione a una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti rispetto a una norma armonizzata di cui è stato pubblicato un riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in relazione alla quale è stato adottato un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 8, la Commissione ritira dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento a tale norma armonizzata o abroga tale atto di esecuzione. Se l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda solo parzialmente la norma armonizzata, la Commissione mantiene l’atto di esecuzione che stabilisce una norma armonizzata, che è soggetta a restrizioni.
5. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 non soddisfi interamente i requisiti che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, ne informa la Commissione, presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione in questione.
6. La Commissione segue la procedura di cui all’ per richiedere l’eventuale revisione o aggiornamento delle caratteristiche essenziali o dei metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie o categorie di prodotti contemplati dall’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se la norma armonizzata elaborata dall’organismo europeo di normazione è idonea ad essere adottata in conformità dell’, paragrafo 8, la Commissione abroga l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o le parti di tale atto che riguardano le stesse caratteristiche essenziali o gli stessi metodi di valutazione in relazione alle stesse famiglie di prodotti o categorie di prodotti contemplati dalla norma armonizzata.
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