Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 giu 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «materia prima»: lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina; b) «materia prima industriale»: lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale di cui all’, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 318/2006; c) «fabbricante»: un’impresa di produzione di materia prima, riconosciuta a norma dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006; d) «trasformatore»: un’impresa di trasformazione della materia prima in uno o più dei prodotti elencati nell’allegato e riconosciuta a norma dell’ del presente regolamento. I quantitativi di materie prime e di materie prime industriali sono espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco o in tonnellate di materia secca, se si tratta di isoglucosio.
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