Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 giu 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«materia prima»: lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina;
b)
«materia prima industriale»: lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale di cui all’, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 318/2006;
c)
«fabbricante»: un’impresa di produzione di materia prima, riconosciuta a norma dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006;
d)
«trasformatore»: un’impresa di trasformazione della materia prima in uno o più dei prodotti elencati nell’allegato e riconosciuta a norma dell’ del presente regolamento.
I quantitativi di materie prime e di materie prime industriali sono espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco o in tonnellate di materia secca, se si tratta di isoglucosio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:967:oj#art-2