Art. 17

Comunicazioni degli Stati membri

In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni degli Stati membri Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 1o maggio i quantitativi di zucchero di barbabietola e di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva; b) entro il 15 luglio i quantitativi di zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva; c) entro il 15 novembre i quantitativi di isoglucosio riportati dalla campagna di commercializzazione precedente.
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