Art. 17
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni degli Stati membri
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 1o maggio i quantitativi di zucchero di barbabietola e di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;
b)
entro il 15 luglio i quantitativi di zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;
c)
entro il 15 novembre i quantitativi di isoglucosio riportati dalla campagna di commercializzazione precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:967:oj#art-17