Art. 15
Riporto di zucchero
In vigore dal 29 giu 2006
Riporto di zucchero
1. Le condizioni di riporto dello zucchero a norma dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006 sono stabilite da un accordo interprofessionale di cui all’ del regolamento citato e riguardano segnatamente il quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero da riportare e la ripartizione di tale quantitativo fra i bieticoltori.
2. Le barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero riportato sono pagate dall’impresa in questione ad un prezzo pari almeno al prezzo minimo e alle condizioni applicabili alle barbabietole consegnate a titolo della produzione entro quota della campagna di commercializzazione alla quale lo zucchero è riportato.
Storico versioni
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