Art. 6

Contratto di fornitura

In vigore dal 29 giu 2006
Contratto di fornitura 1.   Le materie prime industriali formano oggetto del contratto di fornitura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 tra un fabbricante e un trasformatore che ne garantisce l’utilizzazione nella Comunità per la fabbricazione dei prodotti elencati nell’allegato. 2.   Il contratto di fornitura di materie prime industriali reca almeno le indicazioni seguenti: a) i nomi, gli indirizzi e i numeri di riconoscimento delle parti contraenti; b) la durata del contratto e i quantitativi di ciascuna delle materie prime previste per ogni periodo di fornitura; c) i prezzi, la qualità e qualsiasi altra condizione applicabile alla fornitura delle materie prime; d) l’impegno del fabbricante a fornire una materia prima proveniente dalla propria produzione fuori quota e l’impegno del trasformatore ad utilizzare i quantitativi forniti esclusivamente per la produzione di uno o più dei prodotti contemplati nel proprio riconoscimento. 3.   Se il fabbricante e il trasformatore fanno parte della stessa impresa, quest’ultima redige un contratto di fornitura pro forma recante tutte le indicazioni specificate al paragrafo 2, salvo i prezzi. 4.   Il fabbricante invia alle autorità competenti dello Stato membro che l’ha riconosciuto e alle autorità competenti dello Stato membro che ha riconosciuto il trasformatore una copia di ogni contratto anteriormente alla prima fornitura prevista dallo stesso. La copia non può menzionare i prezzi di cui al paragrafo 2, lettera c).
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