Art. 13
Sanzioni
In vigore dal 29 giu 2006
Sanzioni
1. Qualora sia constatata una discrepanza fra le scorte fisiche, le scorte registrate e le consegne di materie prime o manchino i documenti giustificativi per verificare la corrispondenza fra questi elementi, il riconoscimento del trasformatore è sospeso per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può tuttavia essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data dell’accertamento. Durante il periodo di sospensione il trasformatore non può prendere in consegna materie prime industriali, ma può utilizzare quelle consegnate precedentemente.
Qualora il trasformatore abbia dichiarato per eccesso i quantitativi di materie prime utilizzati, è tenuto a pagare un importo di 500 EUR per tonnellata dichiarata in eccesso.
2. Il riconoscimento non è sospeso conformemente al paragrafo 1 se la discrepanza fra le scorte fisiche e le scorte registrate nella contabilità di magazzino risulta da un caso di forza maggiore o se essa è inferiore al 5 % in peso del quantitativo di materie prime controllate oppure se è la conseguenza di omissioni o semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure rettificative intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori.
Storico versioni
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