Art. 14

Quantitativi riportati

In vigore dal 29 giu 2006
Quantitativi riportati A norma dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbricante può riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di materia prima inferiore o pari all’eccedenza, rispetto alla quota assegnatagli, della produzione della campagna in corso, compresi i quantitativi precedentemente riportati a tale campagna ai sensi dello stesso articolo o ritirati dal mercato a norma dell’ del regolamento citato.
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