Art. 12
Controlli sui trasformatori
In vigore dal 29 giu 2006
Controlli sui trasformatori
1. Durante ogni campagna di commercializzazione le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli su almeno il 50 % dei trasformatori riconosciuti, selezionati mediante un’analisi di rischio.
2. I controlli vertono sull’analisi del processo di trasformazione, l’esame dei documenti commerciali e la verifica fisica delle scorte al fine di assicurare la corrispondenza fra le forniture di materie prime, da una parte, e i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti, dall’altra.
I controlli mirano a garantire la precisione degli strumenti di misura e delle analisi di laboratorio utilizzati per quantificare le forniture di materie prime e la loro entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti di scorte.
Se è previsto dalle autorità competenti degli Stati membri che taluni elementi del controllo possano essere effettuati mediante campionamento, quest’ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.
3. Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall’ispettore, contenente tutti i dettagli delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare:
a)
la data del controllo e le persone presenti;
b)
il periodo oggetto del controllo e i quantitativi corrispondenti;
c)
le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;
d)
i risultati del controllo e le raccomandazioni formulate;
e)
una valutazione della gravità, della portata, del grado di persistenza e della durata delle carenze e delle discrepanze eventualmente rilevate nonché tutti gli altri elementi da prendere in considerazione per l’irrogazione di una sanzione.
Ogni relazione di controllo è archiviata e conservata per almeno tre anni successivi a quello in cui è stato eseguito il controllo, in modo da essere facilmente utilizzabile da parte dei servizi di controllo della Commissione.
Storico versioni
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