Art. 10

Comunicazioni degli Stati membri

In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni degli Stati membri Gli stati membri comunicano alla Commissione: a) entro la fine del secondo mese successivo al mese interessato, il quantitativo di materia prima industriale fornito; b) entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente: — il quantitativo di materia prima industriale fornito, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio, — il quantitativo di materia prima industriale utilizzato, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall’altra, secondo i prodotti elencati nell’allegato, — i quantitativi forniti in applicazione dell’, paragrafo 3.
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