Art. 10
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni degli Stati membri
Gli stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro la fine del secondo mese successivo al mese interessato, il quantitativo di materia prima industriale fornito;
b)
entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:
—
il quantitativo di materia prima industriale fornito, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio,
—
il quantitativo di materia prima industriale utilizzato, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall’altra, secondo i prodotti elencati nell’allegato,
—
i quantitativi forniti in applicazione dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
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